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Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 16 dicembre 2010
