L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504, e' soppressa a' decorrere dal 1° luglio 1956.
Testo vigente dal 10 febbraio 1958
L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504, e' soppressa a' decorrere dal 1° luglio 1956.
Testo vigente dal 10 febbraio 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-01-05;14~art2 · fonte del testo