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Le paghe nette giornaliere previste dalle tabelle I e II annesse alla legge 5 agosto 1981, n. 440, sono raddoppiate a decorrere dal 1° luglio 1986. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, e' autorizzato ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle paghe nette giornaliere di cui al comma 1, sulla base del tasso programmato d'inflazione.
Testo in vigore dal 12 luglio 1986 al 9 ottobre 2010
