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L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno. L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno. La maggiorazione per i familiari di cui all'articolo 1 della presente legge compete altresi' agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennita' postsanatoriale. L'indennita' postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione". E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126.

Testo in vigore dal 29 novembre 1963 al 17 novembre 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-14;1540~art2 · fonte su Normattiva