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L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno. L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno. La maggiorazione per i familiari di cui all'articolo 1 della presente legge compete altresi' agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennita' postsanatoriale. L'indennita' postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione". ((Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126 e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 ottobre 1964, n. 1038
1La L. 17 ottobre 1964, n. 1038 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la modifica decorre 1 luglio 1963.
Testo in vigore dal 17 novembre 1964 al 12 aprile 1968
