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Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea sono punibili con un'ammenda da lire 2500 a lire 25.000. Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio l'ammenda non puo' essere inferiore a lire 10.000. L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Per i servizi abusivi di linea vale quanto e' stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per la circolazione.

Testo in vigore dal 25 novembre 1949 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 218/1975

    Questione infondata
    17 luglio 1975

    Non sono fondate: a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernente aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea, sollevata dal pretore di Monza con ordinanza 25 febbraio 1972, in riferimento all'art. 112 della Costituzione; b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea e successive modifiche (legge 29 ottobre 1949, n. 826), sollevata dal pretore di Vallo della Lucania con le ordinanze 8 gennaio 1973, in riferimento all'art. 112 della Costituzione. Le contravvenzioni previste dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernono la violazione di provvedimenti dell'autorità amministrativa (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) emanati, nei confronti dei concessionari, nell'esercizio di un autonomo potere disciplinato dalla legge per il perseguimento di un interesse pubblico delimitato e precisato nell'art. 20 legge n. 1822 del 1939 e successive disposizioni della legge medesima. Secondo la disciplina citata (art. 1 legge n. 826 del 1949 e artt. 20, 21, 22, 23 legge n. 1822 del 1939) l'accertamento del fatto è bensì di competenza esclusiva dell'Ispettorato della motorizzazione civile, tuttavia non è escluso che le contravvenzioni possano essere contestate da qualsiasi organo di polizia giudiziaria, spettando peraltro all'autorità giudiziaria di richiedere all'Ispettorato i necessari e dovuti accertamenti a premessa del promovimento dell'azione penale. (Secondo le ordinanze di rinvio dei pretori di Monza e di Vallo della Lucania, l'art. 1, terzo comma, legge 29 ottobre 1949, n. 826 - che ha sostituito l'art. 36, legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea - dispone che "l'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" - violerebbe il principio dell'art. 112 della Costituzione - il quale prescrive che il p.m. ha l'obbligo di iniziare l'azione penale qualunque sia la fonte da cui attinge la "notitia criminis" - laddove, anche nel caso in cui l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della citata legge n. 1822 del 1939 sia stato effettuato dai carabinieri e riferito al p.m., l'azione penale sarebbe improcedibile).

    Art. 112 cost. · Art. 1 Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1949-10-29;826~art1 · fonte del testo