Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari

Art. 18 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)

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Le stime per determinare il valore locativo degli immobili sono compensate con una percentuale corrispondente al 4 per cento del canone annuo sino a lire 300.000, al 3 per cento sul di piu' sino a lire 750.000, al 2 per cento sul di piu' sino a lire 3.000.000, all'1 per cento sul di piu' oltre le lire 3.000.000. Al perito agrario sono inoltre dovuti equi compensi a vacazioni per eventuali rilievi, indirizzi, suggerimenti su condizioni di contratto.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art18 · fonte del testo