Art. 18 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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Le stime per determinare il valore locativo degli immobili sono compensate con una percentuale corrispondente al 4 per cento del canone annuo sino a lire 300.000, al 3 per cento sul di piu' sino a lire 750.000, al 2 per cento sul di piu' sino a lire 3.000.000, all'1 per cento sul di piu' oltre le lire 3.000.000. Al perito agrario sono inoltre dovuti equi compensi a vacazioni per eventuali rilievi, indirizzi, suggerimenti su condizioni di contratto.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
