Art. 30 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'assistenza e la vigilanza di lavori relativi a rimboschimenti e piantagioni, impianti di colture speciali, prosciugamenti, colmate, sistemazioni in piano e in monte, irrigazione, strade e fabbricati rurali, appoderamenti, ordinamenti, riordinamenti e trasformazioni di aziende agricole, agricolo-industriali e forestali, vanno compensati discrezionalmente in rapporto al beneficio fondiario che potra' ritrarsi dalla esecuzione dei lavori e alla difficolta' e importanza delle opere. In ogni caso l'onorario dovuto al perito agrario per le operazioni di cui sopra non puo' essere inferiore a quello indicato nella seguente:
tolto: IMPORTO DEI LAVORI
tolto: Compenso per assistenza ai lavori %
tolto: Gli onorari per eventuali rilievi, disegni ecc., sono dovuti al parte e vanno calcolati a norma delle rispettive tariffe.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art30 · fonte del testo