Art. 30 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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[1]L'assistenza e la vigilanza di lavori relativi a rimboschimenti e piantagioni, impianti di colture speciali, prosciugamenti, colmate, sistemazioni in piano e in monte, irrigazione, strade e fabbricati rurali, appoderamenti, ordinamenti, riordinamenti e trasformazioni di aziende agricole, agricolo-industriali e forestali, vanno compensati discrezionalmente in rapporto al beneficio fondiario che potra' ritrarsi dalla esecuzione dei lavori e alla difficolta' e importanza delle opere. In ogni caso l'onorario dovuto al perito agrario per le operazioni di cui sopra non puo' essere inferiore a quello indicato nella seguente:
[2]IMPORTO DEI LAVORI
[3]Compenso per assistenza ai lavori %
[4]Gli onorari per eventuali rilievi, disegni ecc., sono dovuti al parte e vanno calcolati a norma delle rispettive tariffe.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
