Art. 32 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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Quando al lavoro di stima vengano abbinate operazioni di divisione di fondi rustici, formazione di quote, ecc., spetta al perito agrario un maggior compenso in misura non superiore al 30 per cento di quello stabilito per le stime analitiche, in proporzione della difficolta', importanza ed entita' dei lavori compiuti.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
