Art. 4 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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Le vacazioni incominciate si calcolano per intero. Nel calcolo delle vacazioni va compreso anche il tempo occorrente per portarsi sul posto e quello per il ritorno in residenza nonche' il tempo comunque perduto per cause non dipendenti dal perito agrario. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso e' di lire 600. Trattandosi di semplice consulto verbale o di breve conferenza nel proprio studio su argomenti di limitata importanza, il compenso puo' essere ridotto a lire 300.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
