Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il perito agrario ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma che in relazione all'ammontare delle spese presunte da anticipare, riterra' necessaria e durante il corso dei lavori avra' altresi' diritto ad acconti sino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 50 per cento degli onorari che gli spettano, secondo la presente tariffa professionale, per la parte del lavoro fino a quel punto eseguito. Nel caso di giudizi arbitrali e peritali il perito agrario puo' chiedere il deposito integrale delle spese e onorari presunti. Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa. Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese, al perito agrario compete sull'ammontare delle stesse l'interesse legale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art57 · fonte del testo