Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: E' sempre dovuto al perito agrario il rimborso di ogni spesa sostenuta per canneggiatori, indicatori, manovali e per qualsiasi altra forma di assistenza. Parimenti e' dovuto il rimborso di tutte le spese, inerenti alla operazione sostenuta, per corrispondenza, tasse, bolli, copie eliografiche, per disegni, consulti legali necessari per l'esaurimento dell'incarico ricevuto, trasporti per via ordinaria, sia con autoveicoli sia con carrozze o cavalcature. Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al perito agrario e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle Ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe sulle Ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto. Il lavoro di corrispondenza va compensato a parte, a discrezione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art56 · fonte del testo