Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari

Art. 57 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)

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Il perito agrario ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma che in relazione all'ammontare delle spese presunte da anticipare, riterra' necessaria e durante il corso dei lavori avra' altresi' diritto ad acconti sino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 50 per cento degli onorari che gli spettano, secondo la presente tariffa professionale, per la parte del lavoro fino a quel punto eseguito. Nel caso di giudizi arbitrali e peritali il perito agrario puo' chiedere il deposito integrale delle spese e onorari presunti. Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa. Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese, al perito agrario compete sull'ammontare delle stesse l'interesse legale.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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