Art. 58 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al perito agrario, sono soggette alla vigilanza e disciplina del Collegio al quale il perito agrario e' iscritto. Qualunque contestazione sull'apprezzamento delle operazioni del perito agrario, potra' essere rimessa al giudizio di un comitato di tre periti, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dal Collegio.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
