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Sono stabiliti, in ragione del tempo impiegato, gli onorari per:
- a)lavori al tavolo, calcoli, relazioni, valutazioni, giudizi tecnici;
- b)visite agrarie e relazioni;
- c)stime di miglioramenti e danneggiamenti agrari;
- d)esame di progetti di bonificamento fondiario-agrario;
- e)liquidazione di danni di ogni e qualsiasi natura ed origine subiti dalle colture, salvo quanto disposto dall'art. 54;
- f)sopraluoghi tecnici, perizie e ricerche commerciali e tecnologiche inerenti alle industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio, ecc.);
- g)rilievi dendrometrici ed estimativi di boschi, con particolare richiamo a quanto previsto nell'art. 31;
- h)pareri su formule di concimazioni;
- i)esami ed analisi di terreni, concimi, foraggi, farine, panelli, semi, latte, olio, ecc.
- j)consegne, riconsegne e bilanci di beni rustici;
- l)accertamento e rettifica di confini, infissione di termini, tipi di frazionamento ed altre operazioni catastali;
- m)rilievo e disegno dell'andamento planimetrico del terreno se ricorrono gli estremi dei regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1924, n. 528;
- n)sistemazionie di terreni, piani quotati;
- o)rilievi di dettaglio di fabbricati;
- p)accessi agli uffici, ricerche di dati e documenti, riduzione e riproduzione di disegni collazionatura di atti e di copie;
- q)giuramenti e depositi di perizie giudiziarie;
- r)lavori contabili, esclusa pero' la tenuta di una regolare contabilita';
- s)esame, assistenza nelle pratiche riguardanti gravami fiscali, tasse, contributi, mutui, investimenti di capitali, ecc.;
- t)i lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo e che percio' non si possono assegnare ad altra categoria.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
