Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 150 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Oltre i rilievi eventuali, calcoli, ecc., da computare a parte, e a vacazioni, il compenso e' il seguente:
tolto: a) incendi: 3 per cento sull'ammontare del danno fino a lire 100.000; 2,50 per cento sull'ammontare del danno sul di piu' di lire 100.000 fino a lire 250.000; 2,10 per cento sull'ammontare del danno sul di piu' di lire 250.000 fino a lire 500.000; 1,70 per cento sul di piu' di lire 500.000 fino a lire 2.000.000; 1,25 per cento sul di piu' di lire 2.000.000. Tali compensi vengono calcolati indipendentemente da qualsiasi detrazione per vetusta', insufficienza di assicurazione, ecc.;
tolto: b) grandine: a vacazioni o con un compenso pari al 2 per cento dell'ammontare del danno liquidato;
tolto: c) danni vari a fondi rustici: a vacazioni o comunque con un compenso dell'1,50 per cento sull'ammontare del danno liquidato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art54 · fonte del testo