Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonche' la riproduzione degli stessi in scala idonea saranno compensati in ragione del numero delle sezioni trasversali e per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella:
tolto: Per meno di 50 sezioni
tolto: Per 200 le prime 100 sezioni
tolto: Da 100 a 200
tolto: Oltre 200
tolto: Per i profili longitudinali sono applicabili gli onorari stabiliti per i rilievi planimetrici nella allegata tabella B con un aumento del 20 per cento, computando la estensione in base ad una larghezza non minore di 30 metri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art24 · fonte del testo