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[1]I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonche' la riproduzione degli stessi in scala idonea saranno compensati in ragione del numero delle sezioni trasversali e per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella:

[2]Per meno di 50 sezioni

[3]Per 200 le prime 100 sezioni

[4]Da 100 a 200

[5]Oltre 200

[6]Per i profili longitudinali sono applicabili gli onorari stabiliti per i rilievi planimetrici nella allegata tabella B con un aumento del 20 per cento, computando la estensione in base ad una larghezza non minore di 30 metri.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art24 · fonte del testo