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Gli onorari relativi alle stime dei fabbricati rurali si desumono dalla tabella C; nel caso che si tratti di, fabbricati per industrie agricole e macchinari relativi, nonche' di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo che non formino completamento necessario di una azienda agricola, le tariffe della precedente tabella saranno aumentate globalmente del 30 per, cento.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art30 · fonte del testo