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Oltre i rilievi eventuali, calcoli, ecc., da computare a parte, e a vacazioni, il compenso e' il seguente:

  • a)incendi: 3 per cento sull'ammontare del danno fino a lire 100.000; 2,50 per cento sull'ammontare del danno sul di piu' di lire 100.000 fino a lire 250.000; 2,10 per cento sull'ammontare del danno sul di piu' di lire 250.000 fino a lire 500.000; 1,70 per cento sul di piu' di lire 500.000 fino a lire 2.000.000; 1,25 per cento sul di piu' di lire 2.000.000. Tali compensi vengono calcolati indipendentemente da qualsiasi detrazione per vetusta', insufficienza di assicurazione, ecc.;
  • b)grandine: a vacazioni o con un compenso pari al 2 per cento dell'ammontare del danno liquidato;
  • c)danni vari a fondi rustici: a vacazioni o comunque con un compenso dell'1,50 per cento sull'ammontare del danno liquidato.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art54 · fonte del testo