Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Oltre i rilievi eventuali, calcoli, ecc., da computare a parte, e a vacazioni, il compenso e' il seguente:
- a)incendi: 3 per cento sull'ammontare del danno fino a lire 100.000; 2,50 per cento sull'ammontare del danno sul di piu' di lire 100.000 fino a lire 250.000; 2,10 per cento sull'ammontare del danno sul di piu' di lire 250.000 fino a lire 500.000; 1,70 per cento sul di piu' di lire 500.000 fino a lire 2.000.000; 1,25 per cento sul di piu' di lire 2.000.000. Tali compensi vengono calcolati indipendentemente da qualsiasi detrazione per vetusta', insufficienza di assicurazione, ecc.;
- b)grandine: a vacazioni o con un compenso pari al 2 per cento dell'ammontare del danno liquidato;
- c)danni vari a fondi rustici: a vacazioni o comunque con un compenso dell'1,50 per cento sull'ammontare del danno liquidato.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
