Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per lavori eseguiti a forfait senza esame di contabilita', oltre le competenze per visite, rilievi, i diritti fissi, le indennita' ed i rimborsi spese, sono dovuti i compensi seguenti: lire 1,00 per cento fino a lire 1.000.000; lire 0,85 per cento sul di piu' fino a lire 2.000.000; lire 0,70 per cento sul di piu' fino a lire 5.000.000; lire 0,55 per cento sai di piu' fino a lire 10.500.000; lire 0,40 per cento sul di piu' fino a lire 25.000.000; lire 0,25 per cento sul di piu' fino a lire 50.000.000; lire 0,15 per cento oltre lire 50.000.000. Per i lavori eseguiti a misura, secondo le norme stabilite dal Genio civile, dalle Province e dai Comuni, le competenze suddette vengono raddoppiate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art56 · fonte del testo