Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per lavori eseguiti a forfait senza esame di contabilita', oltre le competenze per visite, rilievi, i diritti fissi, le indennita' ed i rimborsi spese, sono dovuti i compensi seguenti: lire 1,00 per cento fino a lire 1.000.000; lire 0,85 per cento sul di piu' fino a lire 2.000.000; lire 0,70 per cento sul di piu' fino a lire 5.000.000; lire 0,55 per cento sai di piu' fino a lire 10.500.000; lire 0,40 per cento sul di piu' fino a lire 25.000.000; lire 0,25 per cento sul di piu' fino a lire 50.000.000; lire 0,15 per cento oltre lire 50.000.000. Per i lavori eseguiti a misura, secondo le norme stabilite dal Genio civile, dalle Province e dai Comuni, le competenze suddette vengono raddoppiate.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art56 · fonte del testo