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Se il collaudatore, per patto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgono in seguito al collaudo tra l'impresario e il committente, le suddette aliquote saranno aumentate del 50 per cento. La remunerazione fissata per i collaudi sara' calcolata sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art57 · fonte del testo