Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1963 al 29 giugno 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, e' aumentato come segue:

[2]Esercizio finanziario Milioni

[3]1962-63............................................... 200

[4]1963-64............................................... 500

[5]1964-65............................................... 800 dal 1965-66 al 1981-82................................... 1.000

[6]1982-83............................................... 800

[7]1983-84............................................... 600

[8]1984-85............................................... 200

Testo in vigore dal 16 marzo 1963 al 29 giugno 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;208~art2 · fonte del testo