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[1]Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, e' aumentato come segue:

[2]Esercizio finanziario Milioni

[3]1962-63............................................... 200

[4]1963-64............................................... 500

[5]1964-65............................................... 800 dal 1965-66 al 1981-82................................... 1.000

[6]1982-83............................................... 800

[7]1983-84............................................... 600

[8]1984-85............................................... 200 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 maggio 1967, n. 375

1

La L. 15 maggio 1967, n. 375 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che lo stanziamento di cui al presente articolo e' aumentato come segue: "Esercizio finanziario Milioni 1967............................................ 200 1968............................................ 600 1969............................................ 1.000 dal 1970 al 1985................................ 1.500 Per gli anni successivi e' disposto uno stanziamento nella misura seguente: Esercizio finanziario Milioni 1986............................................ 1.500 1987............................................ 1.300 1988............................................ 900 1989............................................ 500"

Testo in vigore dal 29 giugno 1967 al 27 giugno 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1967

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1963 al 29 giugno 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 maggio 1967, n. 375

    La L. 15 maggio 1967, n. 375 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che lo stanziamento di cui al presente articolo e' aumentato come segue: "Esercizio finanziario Milioni 1967............................................ 200 1968............................................ 600 1969............................................ 1.000 dal 1970 al 1985................................ 1.500 Per gli anni successivi e' disposto uno stanziamento nella misura seguente: Esercizio finanziario Milioni 1986............................................ 1.500 1987............................................ 1.300 1988............................................ 900 1989............................................ 500"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;208~art2 · fonte del testo