Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 279 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Ai soli effetti del riparto della sovrimposta comunale pei terreni emersi nell'agro di Comacchio sara' formato un nuovo estimo, applicando alle colture e ai gradi attuali di feracita' di essi le tariffe che servirono alla formazione dell'estimo dei terreni attuato nel 1835.
tolto: Quanto alle nuove colture, che non trovano preciso riscontro nelle tariffe stesse, il nuovo estimo sara' determinato:
tolto: a) pei vigneti (ossia per i terreni che danno un ricolto d'uva soltanto o principalmente d'uva, essendo assolutamente secondaria l'importanza degli altri prodotti) proporzionalmente all'estimo del seminatorio semplice, tenendo conto del reddito attuale di quest'ultimo e di quello del vigneto;
tolto: b) per le altre di minore importanza locale, proporzionalmente all'estimo delle colture rispettivamente piu' affini contemplate nelle tariffe del 1835, tenendo conto del reddito attuale delle colture affini medesime e di quello delle nuove colture.
tolto: Col regolamento saranno fissati i criteri per la determinazione del reddito attuale.
tolto: Il nuovo estimo sara' stabilito da una Commissione di tre periti, nominati uno dal Prefetto di Ferrara, il secondo dall'Intendente di Finanza ed il terzo dal Consiglio comunale, e verra' attuato con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.
tolto: La Commissione sara' presieduta dal perito nominato dal Prefetto. Al detto nuovo estimo sara' applicata la sovrimposta comunale colla stessa aliquota dei terreni sommersi o con quella maggiore che sara' necessaria al bilancio comunale, purche' non oltrepassi i 266 centesimi.
tolto: La imposta erariale e la sovrimposta principale non potranno essere elevate nei terreni per i quali il nuovo estimo accerti un maggior grado di tassabilita'.
tolto: Non sara' applicato alcun aumento di sovrimposta ai terreni il cui nuovo estimo catastale, accertato nei modi prescritti dal presente articolo, risultasse inferiore a quello inscritto attualmente in catasto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1900-08-23;315~art3 · fonte del testo