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[1]Ai soli effetti del riparto della sovrimposta comunale nel Comune di Comacchio, sara' formato pei terreni emersi un nuovo estimo, mediante applicazione alle attuali colture e gradi di feracita' dei terreni stessi, delle tariffe che servirono alla formazione dell'estimo dei terreni attuato nel 1835.
[2]Il nuovo estimo sara' stabilito da una Commissione di tre periti, nominati uno dal Prefetto di Ferrara, il secondo dall'Intendente di Finanza ed il terzo dal Consiglio comunale, e verra' attuato con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.
[3]La Commissione sara' presieduta dal perito nominato dal Prefetto.
[4]Il nuovo estimo dei terreni emersi sara' sottoposto al carico della sovrimposta comunale con la stessa aliquota dei terreni sommersi o con quella maggiore che sara' necessaria al bilancio comunale, purche' non oltrepassi i 200 centesimi addizionali oltre l'aliquota che si trovava applicata ai fabbricati e ai terreni sommersi il giorno della presentazione di questa legge. Tale maggiore aliquota sui terreni emersi, che erano gia' censiti, sara' diminuita dell'ammontare della relativa imposta erariale e sovrimposta provinciale; queste non graveranno, in alcun modo, sui terreni emersi nuovamente censiti, ne' potranno essere elevate su quelli pei quali si accerti col nuovo estimo un maggior grado di tassabilita'.
Testo in vigore dal 31 agosto 1900 al 10 luglio 1907
