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[1]((Ai soli effetti del riparto della sovrimposta comunale pei terreni emersi nell'agro di Comacchio sara' formato un nuovo estimo, applicando alle colture e ai gradi attuali di feracita' di essi le tariffe che servirono alla formazione dell'estimo dei terreni attuato nel 1835.
[2]Quanto alle nuove colture, che non trovano preciso riscontro nelle tariffe stesse, il nuovo estimo sara' determinato:
- a)pei vigneti (ossia per i terreni che danno un ricolto d'uva soltanto o principalmente d'uva, essendo assolutamente secondaria l'importanza degli altri prodotti) proporzionalmente all'estimo del seminatorio semplice, tenendo conto del reddito attuale di quest'ultimo e di quello del vigneto;
- b)per le altre di minore importanza locale, proporzionalmente all'estimo delle colture rispettivamente piu' affini contemplate nelle tariffe del 1835, tenendo conto del reddito attuale delle colture affini medesime e di quello delle nuove colture.
[3]Col regolamento saranno fissati i criteri per la determinazione del reddito attuale)).
[4]Il nuovo estimo sara' stabilito da una Commissione di tre periti, nominati uno dal Prefetto di Ferrara, il secondo dall'Intendente di Finanza ed il terzo dal Consiglio comunale, e verra' attuato con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.
[5]La Commissione sara' presieduta dal perito nominato dal Prefetto. ((Al detto nuovo estimo sara' applicata la sovrimposta comunale colla stessa aliquota dei terreni sommersi o con quella maggiore che sara' necessaria al bilancio comunale, purche' non oltrepassi i 266 centesimi.
[6]La imposta erariale e la sovrimposta principale non potranno essere elevate nei terreni per i quali il nuovo estimo accerti un maggior grado di tassabilita'.
[7]Non sara' applicato alcun aumento di sovrimposta ai terreni il cui nuovo estimo catastale, accertato nei modi prescritti dal presente articolo, risultasse inferiore a quello inscritto attualmente in catasto)).
Testo in vigore dal 10 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
