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[1]((Ai soli effetti del riparto della sovrimposta comunale pei terreni emersi nell'agro di Comacchio sara' formato un nuovo estimo, applicando alle colture e ai gradi attuali di feracita' di essi le tariffe che servirono alla formazione dell'estimo dei terreni attuato nel 1835.

[2]Quanto alle nuove colture, che non trovano preciso riscontro nelle tariffe stesse, il nuovo estimo sara' determinato:

  • a)pei vigneti (ossia per i terreni che danno un ricolto d'uva soltanto o principalmente d'uva, essendo assolutamente secondaria l'importanza degli altri prodotti) proporzionalmente all'estimo del seminatorio semplice, tenendo conto del reddito attuale di quest'ultimo e di quello del vigneto;
  • b)per le altre di minore importanza locale, proporzionalmente all'estimo delle colture rispettivamente piu' affini contemplate nelle tariffe del 1835, tenendo conto del reddito attuale delle colture affini medesime e di quello delle nuove colture.

[3]Col regolamento saranno fissati i criteri per la determinazione del reddito attuale)).

[4]Il nuovo estimo sara' stabilito da una Commissione di tre periti, nominati uno dal Prefetto di Ferrara, il secondo dall'Intendente di Finanza ed il terzo dal Consiglio comunale, e verra' attuato con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

[5]La Commissione sara' presieduta dal perito nominato dal Prefetto. ((Al detto nuovo estimo sara' applicata la sovrimposta comunale colla stessa aliquota dei terreni sommersi o con quella maggiore che sara' necessaria al bilancio comunale, purche' non oltrepassi i 266 centesimi.

[6]La imposta erariale e la sovrimposta principale non potranno essere elevate nei terreni per i quali il nuovo estimo accerti un maggior grado di tassabilita'.

[7]Non sara' applicato alcun aumento di sovrimposta ai terreni il cui nuovo estimo catastale, accertato nei modi prescritti dal presente articolo, risultasse inferiore a quello inscritto attualmente in catasto)).

Testo in vigore dal 10 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1907

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1900 al 10 luglio 1907. 97 parole tolte, 179 parole aggiunte in 8 capoversi.

Ai soli effetti del riparto della sovrimposta comunale tolto: nel Comune di Comacchio, sara' formato pei terreni emersi aggiunto: pei terreni emersi nell'agro di Comacchio sara' formato un nuovo estimo, tolto: mediante applicazione alle attuali colture e gradi di feracita' dei terreni stessi, delle aggiunto: applicando alle colture e ai gradi attuali di feracita' di essi le tariffe che servirono alla formazione dell'estimo dei terreni attuato nel 1835.

aggiunto: Quanto alle nuove colture, che non trovano preciso riscontro nelle tariffe stesse, il nuovo estimo sara' determinato:

aggiunto: a) pei vigneti (ossia per i terreni che danno un ricolto d'uva soltanto o principalmente d'uva, essendo assolutamente secondaria l'importanza degli altri prodotti) proporzionalmente all'estimo del seminatorio semplice, tenendo conto del reddito attuale di quest'ultimo e di quello del vigneto;

aggiunto: b) per le altre di minore importanza locale, proporzionalmente all'estimo delle colture rispettivamente piu' affini contemplate nelle tariffe del 1835, tenendo conto del reddito attuale delle colture affini medesime e di quello delle nuove colture.

aggiunto: Col regolamento saranno fissati i criteri per la determinazione del reddito attuale.

tolto: Il nuovo estimo dei terreni emersi sara' sottoposto al carico della sovrimposta comunale con la aggiunto: Al detto nuovo estimo sara' applicata la sovrimposta comunale colla stessa aliquota dei terreni sommersi o con quella maggiore che sara' necessaria al bilancio comunale, purche' non oltrepassi i tolto: 200 centesimi addizionali oltre l'aliquota che si trovava applicata ai fabbricati e ai terreni sommersi il giorno della presentazione di questa legge. Tale maggiore aliquota sui terreni emersi, che erano gia' censiti, sara' diminuita dell'ammontare della relativa aggiunto: 266 centesimi.

aggiunto: La imposta erariale e tolto: sovrimposta provinciale; queste non graveranno, in alcun modo, sui terreni emersi nuovamente censiti, ne' aggiunto: la sovrimposta principale non potranno essere elevate tolto: su quelli pei quali si accerti col nuovo estimo aggiunto: nei terreni per i quali il nuovo estimo accerti un maggior grado di tassabilita'aggiunto: .

aggiunto: Non sara' applicato alcun aumento di sovrimposta ai terreni il cui nuovo estimo catastale, accertato nei modi prescritti dal presente articolo, risultasse inferiore a quello inscritto attualmente in catasto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1900-08-23;315~art3 · fonte del testo

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