Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002
Art. 3 (Accordo) — Istituzioni culturali
Ciascuna delle parti contraenti dara' tutta l'assistenza possibile al fine di facilitare, sul proprio territorio, la attivita' delle istituzioni culturali dell'altra Parte. Le parti contraenti si assicurano, su base di reciprocita':
- a)l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sulla acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti culturali;
- b)l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprieta' degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;
- c)l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica, nonche' il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali. L'Istituto Italiano di Cultura rappresentera' per la parte italiana la struttura operativa per la realizzazione delle attivita' di collaborazione culturali fra i due Paesi.
Testo vigente dal 23 gennaio 2004
