L'area di cui sopra, ed i fabbricati che vi insistono dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a trenta anni, ad attivita' educative, assistenziali e religiose.

Testo vigente dal 23 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-05;153~art2 · fonte del testo