L'area di cui sopra dovra' essere destinata dall'acquirente alla costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, nonche' alla sistemazione delle relative adiacenze, con il conseguente vincolo permanente di tale destinazione.

Testo vigente dal 25 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;738~art2 · fonte del testo