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La retribuzione del personale e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro le seguenti misure annue lorde: lire 2.600.000 per il posto di direttore; lire 2.150.000 per i posti di ricercatore e lire 1.700.000 per i posti di programmatore. Gli stipendi sopra indicati sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa categoria. Al personale spetta, inoltre, una tredicesima mensilita', da corrispondersi il 16 dicembre, in ragione di un dodicesimo dello stipendio annuo. Al personale spettano, infine, le quote di aggiunta di famiglia secondo le norme vigenti per il personale statale.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1962 al 22 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1483~art2 · fonte del testo