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La retribuzione del personale e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro le seguenti misure annue lorde: lire 2.600.000 per il posto di direttore; lire 2.150.000 per i posti di ricercatore e lire 1.700.000 per i posti di programmatore. 1a Gli stipendi sopra indicati sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa categoria. Al personale spetta, inoltre, una tredicesima mensilita', da corrispondersi il 16 dicembre, in ragione di un dodicesimo dello stipendio annuo. Al personale spettano, infine, le quote di aggiunta di famiglia secondo le norme vigenti per il personale statale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 1969, n. 1014
1aLa L. 24 dicembre 1969, n. 1014, ha disposto (con l'art. 1) che " A modifica dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti dal Ministero della difesa con contratto a termine rinnovabile sono retribuiti nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, rispettivamente con qualifica di ispettore generale, direttore di divisione e direttore di sezione. Per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente prestato da detto personale e' corrisposto il compenso orario previsto dalle vigenti disposizioni per le suddette qualifiche."
Testo in vigore dal 22 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010
