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All'assistenza sanitaria del personale provvede l'E.N.P.A.S., cui saranno versati i contributi relativi, con trattenuta sulle retribuzioni per la quota a carico dei dipendenti, nelle misure stabilite per i dipendenti statali. L'Amministrazione militare provvedera', inoltre, con apposita convenzione ad assicurare presso l'I.N.A.I.L. il personale contro i rischi di infortuni in servizio.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1483~art3 · fonte del testo