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L'assunzione e' disposta, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, per la durata di un triennio. I primi sei mesi sono considerati periodo di prova durante il quale il personale puo' essere licenziato qualora a giudizio dell'Amministrazione la prova, stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, puo' essere effettuato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, solo per i seguenti motivi:

  • a)scarso rendimento;
  • b)atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
  • c)gravi motivi disciplinari;
  • d)abbandono del servizio. Il licenziamento puo' anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione e soppressione dei servizi.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1483~art4 · fonte del testo