Per la concessione dei sussidi di cui al precedente art. 1 e' autorizzata, per l'esercizio 1952-53, la spesa di lire 500.000.000, da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo. Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio 1952-53 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Testo vigente dal 3 gennaio 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-01;2465~art2 · fonte del testo