Il Ministero dell'industria e del commercio, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, e' autorizzato a concedere:

  • a)borse di studio a laureati italiani che intendano effettuare corsi di studio e ricerche sperimentali, in Italia o all'estero, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;
  • b)premi e sussidi a cittadini italiani o stranieri. in relazione allo svolgimento di particolari compiti atti a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo della ricerca, della coltivazione e dell'impiego degli idrocarburi in Italia.

Testo vigente dal 1 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-11;777~art1 · fonte del testo