I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 340)). L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.

Testo vigente dal 5 dicembre 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1994 al 5 dicembre 1994. 47 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi. tolto: I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi su indicazione di apposite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri, cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 340. L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;288~art2 · fonte del testo