Le borse di studio, i premi e i sussidi di cui all'art. 1 saranno conferiti mediante pubblico concorso per titoli, secondo le modalita' che saranno fissate nel relativo bando. L'ammontare dei premi fissati di cui alla lettera b) dell'art. 1 non potra' superare, in ogni caso, il 30 per cento della somma stanziata nell'apposito capitolo di bilancio.

Testo vigente dal 1 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-11;777~art2 · fonte del testo