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L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad effettuare spese per la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione e riparazione di edifici, impianti e macchinari distratti o danneggiati in dipendenza della guerra, nonche' per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione medesima fino alla concorrenza di 50 miliardi.

Testo in vigore dal 24 maggio 1950 al 8 aprile 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-04-18;245~art1 · fonte del testo