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L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad effettuare spese per la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione e riparazione di edifici, impianti e macchinari distratti o danneggiati in dipendenza della guerra, nonche' per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione medesima fino alla concorrenza di 50 miliardi.12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 marzo 1958, n. 183
1La L. 6 marzo 1958, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione alla spesa di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, e' elevata a lire 80 miliardi per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."
L. 14 agosto 1974, n. 380
2La L. 14 agosto 1974, n. 380 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, gia' elevata a lire 80 miliardi con la legge 6 marzo 1958, n. 183, e' ulteriormente elevata a lire 120 miliardi per l'acquisto di aree, edifici, impianti e macchinari, per la nuova costruzione di edifici, per il miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici esistenti e per il riammodernamento e potenziamento delle attrezzature, degli impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato."
Testo in vigore dal 11 settembre 1974 al 16 dicembre 2010
