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L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad effettuare spese per la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione e riparazione di edifici, impianti e macchinari distratti o danneggiati in dipendenza della guerra, nonche' per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione medesima fino alla concorrenza di 50 miliardi.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 marzo 1958, n. 183
1La L. 6 marzo 1958, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione alla spesa di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, e' elevata a lire 80 miliardi per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."
Testo in vigore dal 8 aprile 1958 al 11 settembre 1974
