Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1958 al 11 settembre 1974. Leggi il testo vigente →

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad effettuare spese per la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione e riparazione di edifici, impianti e macchinari distratti o danneggiati in dipendenza della guerra, nonche' per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione medesima fino alla concorrenza di 50 miliardi.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 marzo 1958, n. 183

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La L. 6 marzo 1958, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione alla spesa di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, e' elevata a lire 80 miliardi per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."

Testo in vigore dal 8 aprile 1958 al 11 settembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1950 al 8 aprile 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 marzo 1958, n. 183

    La L. 6 marzo 1958, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione alla spesa di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, e' elevata a lire 80 miliardi per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-04-18;245~art1 · fonte del testo