Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1953 al 12 gennaio 1958. Leggi il testo vigente →

Le somme annualmente destinate alle costruzioni suddette saranno stanziate in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1953 al 12 gennaio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2521~art2 · fonte del testo