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((Le somme annualmente destinate alle costruzioni od agli acquisti di cui all'art. 1 saranno stanziate in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)).
Testo in vigore dal 12 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008
