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((Le somme annualmente destinate alle costruzioni od agli acquisti di cui all'art. 1 saranno stanziate in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)).

Testo in vigore dal 12 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1953 al 12 gennaio 1958. 1 parola tolta, 7 parole aggiunte.

Le somme annualmente destinate alle costruzioni tolto: suddette aggiunto: od agli acquisti di cui all'art. 1 saranno stanziate in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2521~art2 · fonte del testo