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Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, ed eventuali successive modifiche si applicano anche per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonche' di tutte le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, e' adottata, quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di edilizia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere di una commissione composta dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dall'ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, o da funzionari da loro delegati, a seconda che si tratti delle necessita' postali, telegrafiche e radioelettriche o di quelle telefoniche, dal sindaco o da un assessore da lui delegato e da un funzionario delegato dal presidente della regione. Alle opere edilizie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comprese quelle necessarie per la conservazione, deviazione o allacciamento delle opere dei pubblici servizi, si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 231 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e ad esse e' attribuito carattere di urgenza e indifferibilita' a tutti gli effetti di legge. Alla commissione di cui al secondo comma del presente articolo e' affidato anche il compito di esprimere il proprio parere sulla idoneita' delle ubicazioni degli immobili da acquistare in attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1974 al 3 marzo 1991

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