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L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti ed in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti piu' di 10 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico. L'Azienda medesima potra', inoltre, provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti frazioni, quando queste risultino avere una notevole importanza economica, ed i Comuni interessati concorrano in ragione della meta' della spesa. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' altresi' autorizzata a concorrere, per la meta' della spesa, in luogo delle Amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nella esecuzione di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei Comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 690. Le autorizzazioni di cui al presente articolo avranno vigore a partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-56.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1953 al 24 dicembre 1954

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