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((L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:

  • a)nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti;
  • b)in quelle che, avendo una popolazione compresa fra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti piu' di 5 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico;.
  • c)in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 300 unita', distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore ai 600 metri sul livello del mare e distino piu' di 5 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico;
  • d)nelle frazioni di cui alle lettere b) e e), anche se aventi una distanza dal piu' vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 600 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;
  • e)negli scali ferroviari che distino piu' di 4 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati ciascuno nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dall'Amministrazione delle ferrovie)). L'Azienda medesima potra', inoltre, provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti frazioni, quando queste risultino avere una notevole importanza economica, ed i Comuni interessati concorrano in ragione della meta' della spesa. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' altresi' autorizzata a concorrere, per la meta' della spesa, in luogo delle Amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nella esecuzione di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei Comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 690. Le autorizzazioni di cui al presente articolo avranno vigore a partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-56.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1954 al 12 febbraio 1960

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1953 al 24 dicembre 1954. 3 parole tolte, 136 parole aggiunte in 6 capoversi.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefoniciaggiunto: :

aggiunto: a) nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti tolto: edaggiunto: ;

aggiunto: b) in quelle che, avendo una popolazione compresa tolto: tra aggiunto: fra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti piu' di tolto: 10 aggiunto: 5 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico;.

aggiunto: c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 300 unita', distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore ai 600 metri sul livello del mare e distino piu' di 5 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico;

aggiunto: d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e e), anche se aventi una distanza dal piu' vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 600 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;

aggiunto: e) negli scali ferroviari che distino piu' di 4 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblicoaggiunto: . I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati ciascuno nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dall'Amministrazione delle ferrovie. L'Azienda medesima potra', inoltre, provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti frazioni, quando queste …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2529~art1 · fonte del testo