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((L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:
- a)nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti;
- b)in quelle che, avendo una popolazione compresa, tra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti piu' di 5 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico;
- c)in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 200 unita', distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda i 2 chilometri, si trovino ad una quota non inferiore ai 400 metri sul livello del mare e distino non meno di 4 chilometri da altro posto telefonico pubblico comunque istituito o da istituire anche ai sensi della presente legge;
- d)nelle frazioni di cui alle lettere b) e c), anche se aventi una distanza dal piu' vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 400 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;
- e)negli scali ferroviari che distino piu' di 4 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati, preferibilmente, nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dalla Amministrazione delle ferrovie;
- f)nei rifugi di montagna riconosciuti di particolare importanza dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa, con il Ministero del turismo e dello spettacolo, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, potra' essere impiantato il collegamento telefonico o radiotelefonico)). L'Azienda medesima potra', inoltre, provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti frazioni, quando queste risultino avere una notevole importanza economica, ed i Comuni interessati concorrano in ragione della meta' della spesa. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' altresi' autorizzata a concorrere, per la meta' della spesa, in luogo delle Amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nella esecuzione di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei Comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 690. Le autorizzazioni di cui al presente articolo avranno vigore a partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-56.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008
