Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi. Ove l'Ente nazionale per le Tre Venezie non esegua il pagamento delle rate di ammortamento delle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale, dara' comunicazione della inadempienza al Ministero del tesoro, il quale provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo surrogato alla Cassa depositi e prestiti a termini dell'art. 1949 del Codice civile. In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sara' iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli immobili di proprieta' dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, che offrano adeguata garanzia.

Testo vigente dal 12 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-12;119~art4 · fonte del testo

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